Disbrigo pratiche per prodotti ortopedici ed ausili in Convenzione Col Sistema Sanitario Nazionale (Napoli e provincia)

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Il DPCM 12 gennaio 2017 (che ha sostituito il Decreto del Ministero della Salute n. 332 del 27 agosto 1999) definisce i nuovi LEA, ovvero Livelli essenziali di assistenza, che sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di ticket.

Il decreto individua nel dettaglio:

  1. le categorie di persone con diritto all’assistenza protesica;
  2. le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi riportati in 3 elenchi del nomenclatore tariffario:
    1. L’elenco n. 1  contiene le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all’esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria. Sono incluse nell’elenco 1, ad esempio, le ortesi spinali (corsetti), ortesi per arto (tutori, docce, ecc.), protesi di arto superiore o inferiore, protesi oculari, calzature ortopediche, sedute e sistemi di seduta, ausili ottici.
    2. L’elenco n. 2 A del nomenclatore contiene gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell’assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato; l’applicazione può comportare la necessità di regolare cinghie, bretelle, guide di scorrimento, strisce di velcro, viti, ecc. senza apportare modifiche al dispositivo. Sono inclusi nell’elenco 2 A alcune ortesi per arto predisposte industrialmente, carrozzine ad autospinta o manovrabili dall’accompagnatore, sistemi di postura modulari, apparecchi acustici, ecc.
    3. L’elenco n. 2B include gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l’uso, che non richiedono l’applicazione da parte del professionista sanitario abilitato. L’elenco 2B include ad esempio, ausili per la terapia respiratoria (nebulizzatori, ventilatori, aspiratori, ecc.) e per somministrare medicinali, ausili antidecubito (cuscini e traverse), stabilizzatori, protesi mammarie esterne, ausili per la cura e protezione personale (sedie a comoda, rialzi, sedie, sgabelli schienali, ecc.), ausili per la mobilità (stampelle, bastoni, deambulatori, tricicli, carrozzine a spinta ed elettroniche, passeggini, ecc.), ausili per sollevamento, ausili per la casa (ausili per mangiare e bere, seggioloni, letti e reti, montascale e rampe, ecc.), ausili per comunicazione e informazione (per la vista, per la comunicazione, per telefonare, per segnalazioni e allarmi, per lettura, tastiere, software, emulatori di mouse, display tattili, stampanti, ecc.), ausili per gestire dispositivi (sensori, telecomandi, satelliti di controllo, ecc.) ausili per assistere/sostituire funzioni di braccia e mani, ecc.
  3. le modalità di erogazione.

 

L’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi è subordinata al preliminare svolgimento delle seguenti attività:

a) Prescrizione
b) Autorizzazione
c) Fornitura
d) Collaudo

 

Come effettuare la richiesta? Vediamo quali sono gli step

1) La prescrizione dei dispositivi protesici viene effettuata da un medico specialista prescrittore di un Poliambulatorio Territoriale o di una Azienda Ospedaliera, competente per la tipologia di menomazione o disabilità, previa richiesta di visita specialistica da parte del proprio Medico di Famiglia.

La prescrizione viene redatta su apposita modulistica e deve essere accompagnata da:

  • copia del certificato d’invalidità civile riportante la malattia invalidante connessa al presidio prescritto;
  • tessera sanitaria;
  • carta d’identità oppure compilazione modulo autocertificazione di residenza.

2)La documentazione deve essere consegnata all’Ufficio Protesico del distretto sanitario dell’ASL di competenza.

Hanno, inoltre, diritto alle prestazioni di assistenza protesica i pazienti ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, non ancora in possesso di una certificazione di invalidità per i quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità.

3) A questo punto si può contattare la propria ortopedia di fiducia per avere un preventivo e verificare la disponibilità del prodotto ortopedico di cui si necessita. Effettuata la scelta c’è bisogno di una nuova autorizzazione per procedere all’acquisto.

4) L’autorizzazione alla fornitura è rilasciata dall’azienda Asl di residenza dell’assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra tra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. L’azienda Usl deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta.

Può succedere che una persona venga ricoverata presso una struttura non appartenente all’Asl di residenza, e che necessiti di un ausilio. In questo caso, una volta accertate le condizioni di necessità e l’accreditamento delle strutture (pubbliche o private che siano), la prescrizione viene inoltrata all’azienda Asl di residenza, che rilascia l’autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax.

Naturalmente il rilascio dell’autorizzazione è conseguente ad una visita medica, da effettuare sempre presso la propria ASL.

5) Infine si può tornare in ortopedia per comprare o farsi realizzare il proprio ausilio ortopedico su misura.

Chi fornisce la protesi o l’ausilio oltre alle ortopedie convenzionate?

La fornitura delle protesi e degli ausili può avvenire tramite:

  • l’ASL (es. letti, materassi, carrozzine standard tipo “comoda”, ventilatori polmonari);
  • le farmacie del territorio (es. prodotti per il diabete, cateteri, sacche per stomie, ecc.);
  • le Ditte Ortopediche autorizzate, in caso di necessità di presidi “personalizzati”, ad es. per scarpe ortopediche, busti, carrozzine su misura, ecc;

NOTA. Il fornitore di protesi, ortesi e ausili tecnici deve essere abilitato, cioè iscritto agli elenchi ministeriali in quanto rispondente a determinate caratteristiche. In particolare devo avere almeno un tecnico ortopedico abilitato che vi garantisca la corretta realizzazione, applicazione e assistenza durante tutto il periodo di utilizzo del vostro ausilio.

 L’Ortopedia O.S.G GROUP SRL, a Marano di Napoli, rispetta appieno queste caratteristiche. Per tale ragione siamo divenuti nel corso degli anni un vero e proprio punto di riferimento per tutte quelle persone che vivono a Napoli e provincia e che hanno bisogno di acquistare un prodotto ortopedico in convenzione con l’ASL o con l’Inail.

La fase successiva (e conclusiva) è il collaudo

Come si effettua il collaudo?

Il collaudo della protesi o dell’ausilio da parte del medico specialista prescrittore dell’Azienda Ospedaliera pubblica, accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell’autorizzazione e viene effettuato entro 20 giorni dalla data di consegna. Qualora all’atto del collaudo il dispositivo non risulti rispondente alla prescrizione, il fornitore è tenuto a modificarlo o sostituirlo, pertanto la fase di collaudo rappresenta una garanzia per l’assistito.

Se l’ausilio non è incluso nel nomenclatore tariffario dell’ASL può essere richiesto?

Qualora l’assistito scelga un ausilio non incluso nel nomenclatore tariffario, ma riconducibile per omogeneità funzionale, a giudizio del medico specialista prescrittore, a quello prescritto, è possibile richiedere all’ASL l’autorizzazione alla fornitura. Verrà rimborsata la quota pari al costo del prodotto presente nel Nomenclatore e corrispondente a quello erogato.

Rinnovo prima dei tempi minimi o in caso di smarrimento, rottura, usura, non riparabilitá del presidio.

ln caso di rinnovo prima dei tempi minimi previsti è necessaria una dettagliata relazione del medico prescrittore che evidenzi il motivo della nuova fornitura (es. particolari necessità terapeutiche o riabilitative, modifica dello stato psicofisico dell’Assistito).

Nel secondo caso in cui il dispositivo fosse stato smarrito, si fosse usurato etc è necessaria una dichiarazione sottoscritta dall’invalido o di chi ne esercita la tutela in base alla quale la ASL può autorizzare per una sola volta la fornitura di un nuovo dispositivo prima che siano decorsi i tempi minimi previsti per il rinnovo.

Ottenere dispositivi di riserva

 

L’Azienda ASL può autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo solo in favore dei soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore.

Nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto di una protesi di riserva, la ASL è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili.

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